è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.2 2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.3 3. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.4
Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411;FF 2004 485). ↩
Nuovo testo della comminatoria giusta la cifra I n. 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
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