732.11OENuFederal Council Ordinance1 feb 2005Fonte originale
Per materiali nucleari s’intendono:
a. i materiali grezzi:
1. uranio naturale, ossia uranio che presenta la miscela isotopica esistente in natura,
2. uranio impoverito, ossia uranio con un tenore di uranio 235 inferiore a quello dell’uranio naturale,
3. torio,
4. tutte le sostanze di cui ai n. 1–3, sotto forma di metalli, leghe, composti chimici o concentrati, nonché altri materiali che contengono una o più delle sostanze sopra indicate in una concentrazione pari o superiore a quella fissata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica;
b. i materiali fissili speciali:
1. plutonio 239,
2. uranio 233,
3. uranio 235,
4. uranio arricchito, ossia uranio con un tenore di uranio 233, di uranio 235 o di entrambi gli isotopi superiore a quello dell’uranio naturale,
5. tutte le sostanze di cui ai n. 1–4, sotto forma di metalli, leghe, composti chimici o concentrati, nonché altri materiali che contengono una o più delle sostanze sopra indicate in unaconcentrazione pari o superiore a quella fissata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
Non sono considerati materiali nucleari:
i minerali di uranio e di torio;
i materiali grezzi e i prodotti ricavati dai materiali grezzi che non vengono utilizzati per la produzione di energia mediante processi di fissione nucleare, segnatamente schermi di protezione, sonde per strumenti di misura, composti ceramici e leghe;
i materiali fissili speciali fino a un quantitativo di 15 g nonché i prodotti ricavati dai materiali fissili speciali che non vengono utilizzati per la produzione di energia mediante processi di fissione nucleare, segnatamente sonde per strumenti di misura e altri prodotti finiti dai quali i materiali fissili speciali possono essere recuperati unicamente con un dispendio di mezzi tecnici o economici sproporzionato.
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