732.11OENuFederal Council Ordinance1 feb 2005Fonte originale
Non sono considerati impianti nucleari gli impianti in cui vengono ottenuti, prodotti, impiegati, trattati o depositati i seguenti materiali nucleari:
sostanze il cui tenore di uranio naturale, uranio impoverito o torio non supera complessivamente 1000 kg;
materiali grezzi, se può essere comprovato che, a causa del loro stato chimico-fisico e delle condizioni d’esercizio, è impossibile una reazione a catena autosostenuta;
materiali fissili speciali il cui tenore globale di plutonio 239, uranio 233 o uranio 235 non supera complessivamente i 150 g.
Non sono considerati impianti nucleari neppure gli impianti al di fuori di impianti nucleari in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento conformemente all’articolo 117 dell’ordinanza del 26 aprile 20171sulla radioprotezione (ORaP).2
L’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale) accerta se i materiali grezzi adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera b.