732.11OENuFederal Council Ordinance1 feb 2005Fonte originale
Per la progettazione di impianti nucleari diversi dalle centrali nucleari e dai depositi in strati geologici profondi si applica per analogia l’articolo 10 capoverso 1.
In aggiunta, un deposito intermedio per scorie radioattive dev’essere progettato in modo che:
non sia compromessa la capacità dei fusti di scorie di essere smaltiti in un deposito definitivo;
sia disponibile una sufficiente capacità di deposito per il fabbisogno prevedibile.
L’IFSN è incaricato di disciplinare, all’occorrenza, mediante direttive i principi specifici per la progettazione di altri tipi di impianti nucleari.1
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
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