732.11OENuFederal Council Ordinance1 feb 2005Fonte originale
L’Ufficio federale approva le domande di licenza per l’esportazione e l’intermediazione di materiali nucleari e di tecnologia concernente materiali nucleari se non vi sono indizi di un mancato adempimento delle condizioni per il rilascio della licenza di cui all’articolo 7 LENu.
Esso rifiuta le domande se una delle condizioni necessarie per il rilascio della licenza di cui all’articolo 7 LENu non è adempiuta.
Negli altri casi decide d’intesa con gli organi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione. Se non è raggiunta un’intesa decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento.
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