732.11OENuFederal Council Ordinance1 feb 2005Fonte originale
L’Ufficio federale è competente per il rilascio:
di licenze per la manipolazione di scorie radioattive;
del consenso alla convenzione per la ripresa di scorie radioattive conformemente all’articolo 34 capoverso 3 lettera d e capoverso 4 LENu.
La competenza speciale di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera f ORaP1è fatta salva.2
Il Dipartimento è competente della conclusione dell’accordo internazionale di cui all’articolo 34 capoverso 3 lettera a LENu in caso di esportazione di scorie a bassa e media attività a scopo di condizionamento.3