732.11OENuFederal Council Ordinance1 feb 2005Fonte originale
La domanda di licenza per il trasporto, per l’importazione, l’esportazione o il transito di scorie radioattive dev’essere presentata congiuntamente dallo speditore, dal destinatario, dal trasportatore e dall’organizzatore del trasporto.
La documentazione deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione della domanda, in particolare:
la composizione e le proprietà delle scorie radioattive;
le persone soggette all’obbligo di smaltimento, lo speditore e il destinatario;
la provenienza e il luogo di destinazione;
il trasporto, in particolare la prova che i requisiti in materia di trasporto di merci pericolose sono rispettati.
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