732.17OFDSFederal Council Ordinance1 feb 2008Fonte originale
Per costi amministrativi si intendono in particolare:
1 le diarie e le indennità per i membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati, nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro;
2 le spese per l’Ufficio e il Servizio di revisione;
le indennità corrisposte agli specialisti;
le spese della Confederazione per le attività di vigilanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento;
altre spese decise dalla Commissione e necessarie per l’adempimento dei suoi compiti;
le spese giudiziarie e le spese ripetibili a carico dei Fondi.
i costi di assicurazione degli organi e dei membri della Commissione.
I costi di gestione del patrimonio non sono considerati costi amministrativi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231). ↩
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