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Commenti: Art. 6 | Omnilex
Law
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Art. 6
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Art. 6
732.17
OFDS
Federal Council Ordinance
1 feb 2008
Fonte originale
I contributi al Fondo di disattivazione sono versati dai proprietari di impianti nucleari:
che producono essenzialmente energia utile;
che servono al deposito intermedio di combustibili usati e di scorie radioattive provenienti da centrali nucleari.
I contributi al Fondo di smaltimento sono versati dai proprietari di centrali nucleari.
Sono esentati dall’obbligo di contribuire per i loro impianti nucleari:
gli istituti del settore dei politecnici federali;
le università cantonali.
1
Footnotes
La mod. del 7 nov. 2024 concerne soltanto il testo francese (RU
2024
617).
↩
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OFDS · Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
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