Ai fini dell’etichettatura dell’elettricità per i consumatori finali riforniti con il prodotto elettrico standard (art. 6 cpv. 2bisLAEl), i gestori delle reti di distribuzione presentano a partire dall’anno tariffario 2028 per almeno due terzi dell’energia elettrica fornita ogni trimestre garanzie di origine attestanti l’origine nazionale e rinnovabile dell’energia elettrica.
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