734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
La quota minima di produzione propria ampliata generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera (art. 6 cpv. 5 lett. a LAEl) che deve essere venduta nel servizio universale ammonta a partire dall’anno tariffario 2026 al 50 per cento. Se almeno l’80 per cento dell’energia elettrica venduta nel servizio universale proviene da questa produzione propria ampliata, i gestori delle reti di distribuzione non sono tenuti ad assicurare tale quota minima.
La quota minima generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera (art. 6 cpv. 5 lett. b LAEl) ammonta a partire dall’anno tariffario 2026 al 20 per cento dell’energia elettrica venduta nel servizio universale. Se per raggiungere tale quota minima vengono stipulati contratti d’acquisto, la durata di questi ultimi è di almeno tre anni.
I gestori delle reti di distribuzione stabiliscono il 31 agosto per l’anno tariffario successivo le percentuali di cui ai capoversi 1 e 2 nella contabilità per unità finali di imputazione (art. 6 cpv. 4, secondo periodo LAEl).
Per dimostrare il rispetto delle quote minime, i gestori delle reti di distribuzione presentano alla ElCom, su richiesta, le relative partecipazioni e i relativi contratti di acquisto a medio e lungo termine.
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