734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
I gestori di rete pubblicano entro il 31 agosto attraverso un unico indirizzo Internet liberamente accessibile le informazioni secondo l’articolo 12 capoverso 1 LAEl nonché tutti i tributi e le prestazioni agli enti pubblici in un formato leggibile meccanicamente.
Informano i consumatori finali almeno una volta all’anno in forma adeguata circa:
l’evoluzione del prelievo di energia elettrica rispetto all’anno precedente;
il consumo medio e la fascia di consumo dei consumatori finali del gruppo di clienti a cui appartengono;
le possibilità di risparmio.
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