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Art. 101

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I tachigrafi devono essere installati, sottoposti all’esame successivo e riparati da un’officina che dispone di un’apposita autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dall’UDSC alle officine che garantiscono un’accurata esecuzione di tali lavori e che dispongono delle necessarie attrezzature, apparecchiature e software nonché di personale sufficientemente qualificato e istruito.
  2. Gli esami periodici di tachigrafi e gli esami conseguenti a irregolarità, la sigillatura, l’affissione della targhetta di montaggio e la documentazione di interventi connessi a riparazioni e controlli del veicolo si fondano sugli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. 165/2014 o sul regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/548. La targhetta di montaggio deve riportare in aggiunta il chilometraggio dell’ultima calibrazione.1
  3. Se i lavori hanno compromesso la precisione delle registrazioni, i tachigrafi devono essere sottoposti all’esame successivo.
  4. Sono esentati dall’esame successivo del tachigrafo e dall’affissione della targhetta di montaggio gli apparecchi sostitutivi installati da officine autorizzate per al massimo 14 giorni nonché i tachigrafi di veicoli di riserva (art. 9 e 10 OAV2) nel traffico interno.
  5. Dopo l’esecuzione di lavori o controlli sul veicolo, il detentore deve assicurarsi che i sigilli siano intatti.3
  6. Prima di effettuare lavori su tachigrafi digitali, l’officina deve scaricare tutti i dati dalla memoria dell’apparecchio e, su richiesta, metterli a disposizione dei servizi e delle persone aventi diritto. Inoltre, immediatamente dopo i lavori deve salvare i dati della calibrazione riprendendoli dalla carta dell’officina utilizzata. 6bis. A conclusione dell’installazione e dopo ogni esame successivo del tachigrafo analogico, l’officina deve redigere un rapporto di esame. Quest’ultimo deve contenere le informazioni relative a tachigrafo e adattatore riportate sulla targhetta di montaggio conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, il chilometraggio del tachigrafo, lo schema di sigillatura e la firma della persona che ha installato o controllato il tachigrafo.4
  7. L’officina deve conservare per tre anni i dati scaricati dal tachigrafo e i dati sulla calibrazione della carta dell’officina. I rapporti di controllo tecnico, le copie di rapporti di esame di cui al capoverso 6bise i dischi di controllo devono essere conservati fino all’esame periodico successivo. Decorsi tali termini, i dati vanno cancellati e i documenti distrutti.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646).

  2. RS 741.31

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 giu. 2023 (RU 2023 327). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646).

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