741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
I veicoli provvisti di luci blu e di una tromba a due suoni alternati (art. 78 cpv. 3 e 82 cpv. 2) devono essere dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati.1
L’apparecchio per la registrazione dei dati deve indicare per lo meno durante gli ultimi 30 secondi prima di un evento (collisione, ecc.), o per lo meno sugli ultimi 250 m percorsi, i seguenti dati:
velocità;
stato della luce di fermata e degli indicatori di direzione lampeggianti;
stato delle luci blu e della tromba a due suoni alternati;
stato dei fari a luce anabbagliante.
La registrazione non può essere né cancellata né falsificata nel contenuto.
Costruzione, installazione, esame successivo e riparazione dell’apparecchio per la registrazione dei dati si fondano sulle indicazioni del costruttore dell’apparecchio. Durante l’esame d’immatricolazione o l’esame successivo di un veicolo trasformato che ora necessita di un apparecchio per la registrazione dei dati, all’autorità d’immatricolazione deve essere consegnata un’attestazione di installazione che menzioni almeno i dati relativi alla marca, al tipo e all’identificazione dell’apparecchio come anche alla ditta e alla data d’installazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
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