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Art. 102a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I veicoli delle categorie M e N devono essere dotati di un sistema di registrazione di dati di eventi ai sensi del regolamento (UE) 2019/2144 e del regolamento delegato (UE) 2022/545 oppure disporre di un sistema di registrazione di dati almeno equivalente ai sistemi riconosciuti ai sensi dell’allegato 2. I dati registrati dal sistema possono essere estratti attraverso un dispositivo standardizzato per la trasmissione dei dati e trattati dalle autorità competenti solo per l’analisi e l’accertamento di incidenti, anche nell’ambito delle procedure di approvazione del tipo, in conformità con la legislazione svizzera sulla protezione dei dati.
  2. Sono esclusi dall’obbligo di dotazione i veicoli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1e N1.

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