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Art. 103

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Gli impianti di frenatura dei veicoli delle categorie M e N devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144, al regolamento UNECE n. 13 o al regolamento UNECE n. 13-H.1 1bis. Gli autoveicoli pesanti delle categorie M e N con più di quattro assi devono essere equipaggiati con dispositivi antibloccaggio automatici della categoria 1 di cui al regolamento UNECE n. 13.2
  2. Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo.
  3. L’efficacia degli impianti di frenatura può essere controllata giusta l’allegato 7.3
  4. Agli impianti di frenatura di autoveicoli che non appartengono alle categorie M o N o la cui velocità massima non supera 60 km/h si applicano le disposizioni degli articoli 126 a 130.4
  5. I veicoli delle categorie M1e N1devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 e al regolamento (UE) 2018/858 oppure offrire un livello di protezione equivalente per quanto riguarda il sistema avanzato di frenata di emergenza, i sistemi antibloccaggio, di assistenza alla frenata, di controllo elettronico della stabilità, di emergenza di mantenimento della corsia, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso della distrazione del conducente, di monitoraggio della pressione degli pneumatici e di rilevamento in retromarcia nonché la protezione da ciberattacchi e da aggiornamenti software non autorizzati. Fanno eccezione i veicoli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1e N1.5
  6. I veicoli delle categorie M2, M3, N2e N3devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 e al regolamento (UE) 2018/858 per quanto riguarda il sistema avanzato di frenata di emergenza, i sistemi antibloccaggio, di controllo elettronico della stabilità, di avviso di deviazione dalla corsia, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso della distrazione del conducente, di monitoraggio della pressione degli pneumatici, di rilevamento in retromarcia, di rilevamento angolo cieco e di avviso di collisione con pedoni e ciclisti nonché la protezione da ciberattacchi e da aggiornamenti software non autorizzati.6
  7. Per i sistemi di cui agli articoli 5–7 e 9 del regolamento (UE) 2019/2144 installati su base volontaria è sufficiente una dichiarazione del costruttore o di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV7secondo cui le funzioni del sistema sono equivalenti a quelle del regolamento (UE) 2019/2144. Questo vale anche per i sistemi installati su base volontaria che possono intervenire attivamente sul comportamento di guida del veicolo, per quanto riguarda la protezione da ciberattacchi e per quelli installati su base volontaria con software modificabile, per quanto riguarda la protezione da aggiornamenti software non autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2018/858.8
  8. Sono ammesse deroghe ai capoversi 5 e 6 in caso di:
    1. veicoli adibiti al servizio invernale e alla manutenzione delle strade che devono essere equipaggiati con attrezzature frontali;
    2. veicoli della polizia, del servizio doganale e del servizio antincendio;
    3. veicoli dei servizi di soccorso e della protezione civile;
    4. veicoli militari;
    5. altri veicoli rispetto a quelli delle lettere a–d, per i quali l’osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 5 o 6 non è possibile per motivi operativi o richiede interventi tecnici sproporzionati.9
  9. Le deroghe di cui al capoverso 8 lettera e necessitano del permesso dell’autorità d’immatricolazione.10

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004 (RU 2004 3525). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

  7. RS 741.511

  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  10. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

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