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Art. 104

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale

La carrozzeria o i parafanghi (art. 66 cpv. 2) dei veicoli della categoria M1che avanzano in linea retta devono coprire l’intera larghezza del battistrada:

  1. sulla parte superiore fino a 30 gradi davanti e a 50 gradi dietro il centro della ruota; e
  2. posteriormente fino a 15,00 cm sopra il centro dell’asse.

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