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Art. 104a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I veicoli delle categorie M1e N1devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di urto frontale. Per i veicoli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1e N1è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV1secondo cui, sotto l’aspetto in questione, il veicolo corrisponde allo stato attuale della tecnica.2
  2. I veicoli delle categorie M1e N1devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne la protezione dei pedoni. Per i veicoli importati per uso proprio (art. 4 cpv. 1 OATV3) nonché per quelli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1e N1è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV secondo cui, sotto l’aspetto in questione, il veicolo offre un livello di protezione equivalente.4 2bis. Per il montaggio di attrezzi frontali sono ammesse deroghe al capoverso 2 per: a. veicoli adibiti al servizio invernale e alla manutenzione delle strade che devono essere equipaggiati con attrezzi frontali; b. veicoli della polizia, del servizio doganale e del servizio antincendio; c. veicoli dei servizi di soccorso e della protezione civile; d. veicoli militari; e. altri veicoli rispetto a quelli delle lettere a-d, per i quali l’osservanza delle esigenze di cui al capoverso 2 non è possibile per motivi operativi o richiede interventi tecnici sproporzionati.5 2ter. Le deroghe di cui al capoverso 2bislettera e necessitano di un’autorizzazione dell’autorità d’immatricolazione.6
  3. I sistemi di protezione frontale dei veicoli delle categorie M1e N1devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144.7
  4. I veicoli delle categorie N2e N3devono essere muniti di protezioni antincastro8anteriore conformemente al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 93.9
  5. Il capoverso 4 non si applica a:
    1. carri con motore;
    2. 10 veicoli fuoristrada (art. 12 cpv. 2);
    3. autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità di immatricolazione ha concesso un’eccezione poiché l’applicazione di una protezione antincastro anteriore non è possibile per motivi tecnici e di uso.

Footnotes

  1. RS 741.511

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  3. RS 741.511

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  8. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

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