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Art. 162

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I veicoli a motore agricoli e forestali sono muniti di una targa. Questa può essere fissata davanti o dietro in un posto idoneo. I veicoli agricoli e forestali eccezionali devono essere muniti di una targa davanti e dietro.1
  2. Nei trattori agricoli e forestali, la forza di manovra necessaria in caso di passaggio dalla marcia rettilinea alla posizione di offset2, per percorrere una corona circolare con raggio esterno di 12,00 m, non deve superare 250 N.
  3. Per i dispositivi di servosterzo, in occasione dell’esame giusta il capoverso 2, la forza di manovra, se cessa di funzionare il servosterzo, non deve superare 600 N.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  2. Nuova espr. giusta la cifra I cpv. 7 dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).

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