costruzione, una velocità massima di 30 km/h si applica l’articolo 205. 2. Ai rimorchi trainati da trattori aventi una velocità massima per
costruzione superiore a 30 km/h si applicano le disposizioni generali sui rimorchi. È fatto salvo l’articolo 207 capoverso 5.1
Per. introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
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