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Art. 207

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. La velocità massima per costruzione di rimorchi agricoli e forestali non deve superare 40 km/h.1
  2. Sulla targhetta del costruttore (art. 44 cpv. 3), oltre alle altre indicazioni deve essere iscritto anche l’anno di costruzione.2
  3. L’obbligo di immatricolazione dei rimorchi agricoli e forestali si fonda sull’articolo 72 capoverso 1 lettera c OAC.
  4. Ai rimorchi trainati da monoassi agricoli e forestali si applica l’articolo 199. Non sono però necessarie le luci di ingombro anteriori.
  5. I rimorchi che adempiono tutte le prescrizioni per i rimorchi agricoli e forestali possono essere ammessi, con la pertinente velocità massima limitata e la pertinente identificazione, anche come rimorchi industriali a condizione che vengano trainati soltanto da veicoli trattori con una velocità massima di 45 km/h.3
  6. I rimorchi con velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 sono immatricolati come rimorchi industriali.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

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