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Art. 215

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Il telaio, il manubrio, le forcelle e le ruote devono essere costruiti in modo sufficientemente solido.1 1bis. Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l’attenzione degli altri utenti della strada. Possono essere sia catarifrangenti sia luminescenti, ma non devono avere luce propria né essere illuminati.2
  2. Tutti i posti a eccezione di uno o di al massimo quattro sedili per fanciulli secondo l’articolo 175 capoverso 5 secondo periodo devono disporre di pedali. Sui velocipedi pluritraccia l’autorità cantonale può autorizzare più posti senza pedali.3
  3. I velocipedi senza sella per il conducente devono essere monoposto, disporre di pedali adatti all’uso in piedi e di un dispositivo di guida che consenta al conducente di tenersi e di segnalare con la mano il cambio di direzione in tutta sicurezza.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

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