741.57OSIStrFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Presso gli organi di polizia cantonali sono autorizzate ad accedere al sistema di rilevazione le persone competenti per la registrazione di incidenti stradali in virtù della legislazione cantonale in materia di polizia. Esse hanno accesso:
ai dati di propria registrazione;
ai dati relativi agli incidenti occorsi nel loro territorio cantonale.
Il Centro danni DDPS ha accesso:
ai dati di propria registrazione;
ai dati di incidenti nel suo ambito di competenza.
L’USTRA ha accesso al sistema di rilevazione nella misura necessaria per adempiere i compiti di cui all’articolo 3. Designa la persona autorizzata a questo scopo e ne disciplina la supplenza.
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