741.57OSIStrFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Chiunque ha il diritto di chiedere informazioni sui dati concernenti la propria persona all’autorità competente per la registrazione dei dati di cui all’articolo 5.
Fatto salvo il diritto procedurale cantonale, l’autorità competente comunica i dati in questione integralmente, gratuitamente e di norma per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni.
Chiunque può chiedere che i dati inesatti concernenti la propria persona siano rettificati o distrutti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.