742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
L’UFT emana le prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni. A tal fine tiene conto anche dei requisiti specifici dei binari di raccordo.1
Al fine di agevolare il traffico transfrontaliero sulle tratte brevi in prossimità della frontiera, può dichiarare applicabili le prescrizioni sulla circolazione dei treni dello Stato confinante.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 dell’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859). ↩
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