742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Le imprese ferroviarie emanano le necessarie prescrizioni d’esercizio per l’uso e la manutenzione. Provvedono a che siano praticabili e facili da usare.
Provvedono affinché leprescrizioni d’esercizio siano messe a disposizione dell’UFT quale base per la sua attività di vigilanza.1Prescrizioni d’esercizio che derogano alle prescrizioni sulla circolazione dei treni emanate dall’UFT in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 Lferr devono essere sottoposte all’UFT per approvazione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore prevista.
Le imprese ferroviarie provvedono affinché gli utenti dispongano della documentazione necessaria.
Per gli utenti della rete sono vincolanti le prescrizioni d’esercizio che contengono le norme necessarie all’utilizzo della tratta. Tra queste rientrano in particolare norme concernenti:
l’esecuzione di oneri di diritto pubblico;
le prestazioni di frenatura necessarie a una determinata velocità e la potenza dei freni di stazionamento nonché le forze assiali e di taglio autorizzate;
l’utilizzazione di locomotori termici nelle gallerie;
la sagoma di spazio libero da rispettare;
il peso per sala montata e quello per metro autorizzati;
la circolazione di veicoli con interasse lungo e di treni di lunghezza eccessiva;
il prelievo massimo di corrente elettrica dalla linea di contatto;