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Commenti: Art. 13 | Omnilex
Law
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Art. 13
Art. 12b
Art. 14
Art. 13
742.141.1
Oferr
Federal Council Ordinance
1 gen 1984
Fonte originale
La manutenzione e il rinnovo di costruzioni, impianti e veicoli devono servire a garantirne lo stato richiesto dalla sicurezza.
La manutenzione dev’essere organizzata in modo che:
le prescrizioni legali e quelle interne d’esercizio vengano rispettate;
i responsabili possano valutare in ogni momento lo stato delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.
La manutenzione dev’essere pianificata e regolata mediante programmi e direttive di lavoro.
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Oferr · Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie
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