742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
La pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione possono essere affidati soltanto a personale formato all’uopo.
Il titolare dell’esercizio di cui all’articolo 46 deve affidare la direzione tecnica di operazioni relative a impianti elettrici, parti elettriche di veicoli ferroviari, parti elettriche di impianti filoviari e di filobus a una persona competente che sia in possesso di una formazione in elettrotecnica conseguita mediante tirocinio, formazione equivalente in un’impresa o studi nel settore elettrotecnico, che abbia esperienza di lavoro su impianti a corrente forte e che conosca le condizioni locali e le misure di protezione da adottare.1
Per quanto la sicurezza dell’esercizio imponga particolari esigenze, le conoscenze del servizio e le condizioni di salute del personale devono essere esaminate periodicamente.
Le imprese ferroviarie nominano almeno un responsabile per la direzione dell’esercizio e della manutenzione nonché un sostituto.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201). ↩
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