742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che sia possibile un esercizio ferroviario sicuro e affidabile.
Per le applicazioni telematiche le disposizioni di questa sezione valgono soltanto nella misura in cui tali applicazioni hanno un rapporto diretto con la sicurezza e l’affidabilità dell’esercizio ferroviario.
Gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche possono essere parti sia dell’infrastruttura che dei veicoli. Le caratteristiche, l’esercizio e la manutenzione di tali impianti di sicurezza e applicazioni telematiche devono essere coordinati fra di loro.1
Per garantire la sicurezza delle ferrovie o per raggiungere altri obiettivi di ordine superiore, l’UFT può decidere:
quali tratte e quali veicoli devono essere dotati di quale tipo di impianti di sicurezza e di applicazioni telematiche;
in che misura gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche devono essere compatibili con altri impianti o applicazioni e con i veicoli.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233). ↩
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