742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
I convogli che circolano sulle installazioni ferroviarie devono essere comandati e protetti da impianti di sicurezza.
Gli impianti di sicurezza devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che il comando e la protezione dei movimenti dei treni e di manovra siano sicuri e affidabili. A tale scopo è necessario:
tenere conto delle esigenze dell’esercizio nonché delle caratteristiche del sistema ferroviario e delle costruzioni;
tenere conto dei pericoli prevedibili;
garantire un’elevata disponibilità;
garantire che l’esercizio ferroviario possa essere comandato e controllato conformemente ai processi e alle prescrizioni d’esercizio.
Gli impianti di sicurezza servono in particolare:
alla gestione e alla protezione del percorso;
alla segnaletica;
al controllo della marcia dei treni;
all’inversione e all’assicuramento degli scambi;
al controllo dello stato libero del binario e alla localizzazione dei treni;
al comando e al controllo dei passaggi a livello.
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