742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Il gestore responsabile di un impianto elettrico (titolare dell’esercizio) garantisce l’esercizio sicuro e la manutenzione di tale impianto e delle relative attrezzature elettriche atte a effettuarvi lavori.
Assicura chela documentazione tecnica necessaria all’eserciziosia adeguatamente accessibile e ne garantisce la praticabilità e la facilità d’uso. Su richiesta la mette a disposizione dell’UFT. Se si discosta dalle prescrizioni di ordine superiore, la documentazione d’esercizio dev’essere sottoposta all’UFT per approvazione almenotre mesi prima della prevista entrata in vigore.1
Fa in modo di prevenire pericoli con istruzioni, misure e attestati. Documenta le istruzioni, le misure e gli attestati e li presenta all’UFT su richiesta.
Stabilisce d’intesa con i terzi attivi nei suoi impianti elettrici o nelle loro vicinanze le misure di protezione per prevenire pericoli.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859). ↩
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