742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
I veicoli devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che sull’infrastruttura da percorrere sia possibile un esercizio ferroviario sicuro, affidabile e con poca usura.1
La sagoma limite dei veicoli e dei carichi si determina in base alla sagoma di riferimento prevista nell’allegato 1.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.