742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Se una persona di cui all’articolo 3 paragrafo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/20131propone una modifica, deve redigere un rapporto sulla sicurezza.
Per il rapporto sulla sicurezza deve basarsi su un’analisi del contesto e della sicurezza in cui sono appurati i rischi che potrebbero incombere sulla costruzione e sull’esercizio; occorre tener conto di tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell’impianto ferroviario e delle sue adiacenze o del veicolo e definire le misure necessarie.
Nel rapporto sulla sicurezza deve inoltre illustrare se si tratta di una modifica rilevante ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013.
Se si tratta di una modifica rilevante, deve effettuare una valutazione dei rischi applicando il procedimento di gestione dei rischi secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013. È inoltre necessario un rapporto di valutazione sulla sicurezza redatto da un organismo di valutazione del rischio.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5g lett. b. ↩
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