742.141.2OASFFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
Il servizio competente deve informare la persona interessata in particolare che:
in caso di rifiuto di sottoporsi a un’analisi preliminare o a un’analisi dell’alito, verrà ordinato un prelievo del sangue (art. 82 cpv. 3 Lferr);
il riconoscimento del risultato dell’analisi dell’alito comporta l’avvio di un procedimento amministrativo e penale.
La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un’analisi preliminare, all’analisi dell’alito, al prelievo del sangue o delle urine o all’esame medico viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 87a cpv. 1 Lferr).
L’esecuzione dell’analisi dell’alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti del servizio competente, il riconoscimento degli esiti delle misurazioni del tasso alcolemico dell’alito e l’ordine di prelievo del sangue o delle urine o la conferma di tale ordine devono essere documentati in un rapporto. L’UFT stabilisce i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto.
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