742.141.2OASFFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato. Il prelievo delle urine è effettuato sotto l’adeguata sorveglianza di una persona qualificata.
Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l’esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto dall’UFT.
Su proposta dei Cantoni, l’UFT riconosce i laboratori che dispongono delle attrezzature necessarie per le analisi medico-legali del sangue e delle urine e garantiscono un esame dai risultati attendibili. L’UFT controlla o fa controllare l’attività dei laboratori riconosciuti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.