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Commenti: Art. 41 | Omnilex
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OASF · Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario
Art. 41
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Art. 42
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Art. 41
742.141.2
OASF
Federal Council Ordinance
1 gen 2010
Fonte originale
L’UFT gestisce una banca dati concernente:
le licenze e i certificati per i conducenti di veicoli motore;
i periti esaminatori;
gli specialisti dell’UFT;
i medici di fiducia;
gli psicologici di fiducia.
L’UFT stabilisce i servizi abilitati a elaborare i dati.
L’UFT può impiegare i dati registrati soltanto per i compiti previsti dalla presente ordinanza.
L’UFT protegge l’accesso ai dati con profili utente individuali e parole chiave.
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