742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 10 cpv. 6 LTM)
L’UFT conclude con i gestori di impianti di trasbordo e di carico una convenzione sull’assegnazione dei contributi d’investimento.
Il periodo della convenzione è stabilito in base alla validità del credito d’impegno di cui all’articolo 10 capoverso 9 LTM.
Convenzioni per impianti nuovi, per impianti rimessi in servizio e in caso di cambio di gestore possono essere concluse in qualsiasi momento; la loro scadenza è stabilita in base alla validità del rispettivo credito d’impegno di cui all’articolo 10 capoverso 9 LTM.
La convenzione contiene in particolare:
una descrizione dei progetti d’investimento da realizzare;
l’importo massimo del contributo d’investimento della Confederazione;
i contributi d’investimento annuali della Confederazione previsti secondo il piano d’investimento inoltrato;
le direttive per il rapporto;
gli obblighi del gestore, in particolare di mantenere l’impianto in uno stato idoneo all’esercizio e sicuro per la durata di vita di 20 anni;
nel caso di progetti con volume di investimenti computabile superiore a cinque milioni di franchi, il volume da trasportare;
le modalità per la concessione, l’erogazione e il trasferimento dei contributi di trasbordo e di carico secondo gli articoli 13–17;
le modalità per i versamenti nonché per le prove necessarie a tal fine.
L’assegnazione dei contributi d’investimento decade se l’inizio dei lavori o l’acquisizione non avviene durante il periodo di validità della convenzione.
A costruzione iniziata o ad acquisizione conclusa l’UFT può assegnare contributi d’investimento solo se ha autorizzato l’inizio anticipato dei lavori o l’acquisizione anticipata.
Se durante il periodo di validità di una convenzione si constatano deroghe alle ipotesi di fondo, le parti avviano trattative al fine di adeguare la convenzione stessa.
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