742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 8 LTrasf)
Nel traffico combinato transalpino non accompagnato, su distanze superiori a 600 chilometri, la Confederazione indennizza alle imprese di trasporto ferroviario e a terzi i costi non coperti delle offerte di trasporto da essa ordinate ed effettivamente fornite.
L’UFT stabilisce le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione e le aliquote massime dei contributi.
Nel traffico combinato transalpino non accompagnato, su distanze inferiori a 600 chilometri, la Confederazione può erogare un’indennità forfettaria per spedizione. Tale indennità è superiore a quella versata per spedizione su distanze superiori a 600 chilometri. L’UFT stabilisce l’importo dell’indennità per spedizione.
Le imprese di trasporto ferroviario e i terzi che rivendicano il diritto ai contributi d’esercizio presentano ogni anno una domanda all’UFT.
La domanda deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
il numero di treni;
il numero di spedizioni;
i contributi assegnati da terzi;
un conto di previsione.
Se accoglie una domanda, l’UFT conclude una convenzione con il fornitore di prestazioni. La convenzione stabilisce in particolare l’offerta di trasporto ordinata e l’importo dei contributi d’esercizio nonché le modalità di comunicazione dei dati da parte del fornitore di prestazioni e di versamento dei contributi d’esercizio.
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