742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 10 cpv. 8 LTM)
Rispetto al volume di investimenti computabile il contributo d’investimento della Confederazione è:
pari a un importo forfettario del 40 per cento per rinnovi di impianti del traffico merci;
pari a un importo forfettario del 50 per cento per nuove costruzioni e ampliamenti con un volume di investimenti computabile inferiore a cinque milioni di franchi;
del 40–60 per cento per nuove costruzioni e ampliamenti con un volume di investimenti computabile superiore a cinque milioni di franchi;
al massimo dell’80 per cento per nuove costruzioni e ampliamenti di impianti di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti.
Per gli impianti di cui al capoverso 1 lettere c e d l’UFT stabilisce in una direttiva su quali presupposti determinare l’aliquota del contributo. A tal fine considera i criteri previsti dall’articolo 10 capoverso 5 LTM e si assicura che i progetti di cui alla lettera c non risultino penalizzati rispetto ai progetti di cui alla lettera b.
Se l’investimento genera vantaggi per terzi, l’UFT ne valuta il beneficio finanziario e riduce di conseguenza i contributi d’investimento accordati dalla Confederazione.
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