La presente legge disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
Essa regola anche la messa in commercio e la messa in servizio di componenti di sicurezza e sottosistemi per impianti a fune.
La presente legge è intesa a far sì che gli impianti a fune siano costruiti e gestiti in maniera sicura per l’essere umano, nonché compatibile con le esigenze ambientali, conforme alla pianificazione del territorio e concorrenziale.
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