La presente legge si applica a tutti gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, segnatamente le funivie, le funicolari, le sciovie e gli impianti di trasporto analoghi con complesso motore (impianti a fune).
Essa non si applica:
agli impianti a fune utilizzati nelle attività minerarie;
agli impianti a fune trasferibili;
agli apparecchi di fiere fissi o mobili e agli impianti di parchi di divertimento;
agli impianti a fune militari;
agli ascensori.
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