747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato a tal fine deve esaminare se la persona interessata presenta indizi d’incapacità di condurre dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicamenti, accertabili a livello medico. I requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto sono disciplinati per analogia secondo l’articolo 15 capoverso 1 OCCS1.
L’autorità competente può dispensare il medico dall’obbligo di effettuare un’analisi se la persona interessata non presenta, nel suo comportamento, alcun indizio rivelatore d’incapacità di condurre dovuta a una sostanza diversa dall’alcol.