La procedura d’approvazione dei piani per gli impianti infrastrutturali che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di un’impresa pubblica di navigazione e quella per gli impianti infrastrutturali di terzi (impianti accessori) sono rette dagli articoli 18 e 18m della legge federale del 20 dicembre 19571sulle ferrovie e dall’ordinanza del 2 febbraio 20002sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari.