747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
Il rapporto sulla sicurezza di cui all’articolo 17 capoverso 3 deve essere fondato su un’analisi dei rischi e sottoposto all’esame di un perito. Il perito espone il risultato dell’esame in un rapporto di perizia.
Il richiedente può chiedere l’esonero dall’esame di un perito. Ai fini della decisione, l’autorità competente tiene conto dei possibili pericoli del vettore energetico in questione. Accoglie la richiesta se vi è da attendersi che l’esame non potrà contribuire a evitare errori con ripercussioni sulla sicurezza.
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