747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
Il bordo libero e la distanza di sicurezza risultano dal bordo libero residuo, rispettivamente dalla distanza di sicurezza residua, e dall’immersione laterale dovuta a sbandamento.
Il bordo libero residuo del battello carico e soggetto a sbandamento dev’essere superiore a 0,20 m; la distanza di sicurezza residua del battello carico e soggetto a sbandamento dev’essere superiore a 0,20 m per i battelli con il ponte completamente coperto e superiore a 0,30 m per battelli in cui il ponte manca del tutto o parzialmente.
Il bordo libero minimo e la distanza di sicurezza minima di un battello dipendono dalla regione di navigazione (zona) in cui il battello naviga.
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