747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
La funzione di perito può essere svolta soltanto da persone che:
nel settore da ispezionare, hanno assolto una formazione o un perfezionamento adeguati alla complessità del progetto e alla sua rilevanza per la sicurezza;
hanno già sviluppato, costruito o installato di persona su battelli impianti o sottosistemi paragonabili a quelli da ispezionare, oppure hanno già eseguito di persona ispezioni e perizie di tali impianti o sottosistemi;
1 conoscono ampiamente le prescrizioni pertinenti e le regole riconosciute della tecnica quali norme, regolamenti e regole tecniche; e
sono indipendenti.
È indipendente chi:
non è prevenuto riguardo alla questione in oggetto nell’esercizio di un’altra funzione;
non è sottoposto a istruzioni; e
non percepisce un onorario dipendente dal risultato dell’esame.
È consentito ricorrere anche a persone giuridiche in qualità di periti se queste hanno alle loro dipendenze periti che adempiono le condizioni del capoverso 1.
Footnotes
Introdotta dal n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 173). ↩
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