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Commenti: Art. 16 | Omnilex
Law
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Art. 16
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Art. 16
783.01
OPO
Federal Council Ordinance
1 ott 2012
Fonte originale
Il fornitore deve offrire ai propri clienti un accesso semplice e gratuito alle informazioni di cui agli articoli 11−15.
Le informazioni possono essere messe a disposizione in formato elettronico o cartaceo.
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