Il gestore di un impianto di caselle postali deve accordare ai fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio l’accesso ad almeno le seguenti prestazioni:
la presa in consegna e la distribuzione nelle caselle postali degli invii di cui all’articolo 2 lettere b–e LPO;
1 la presa in consegna, il deposito e il recapito degli invii postali con ricevuta secondo l’articolo 2 lettere b–d LPO, nonché l’avviso al destinatario;
la presa in consegna, il deposito e il recapito degli invii postali di cui all’articolo 2 lettere b–e LPO che, per dimensioni o caratteristiche, non sono adatti alla distribuzione nelle caselle postali, nonché l’avviso al destinatario.
Il gestore dell’impianto di caselle postali determina il luogo e la fascia oraria in cui i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio possono recapitare gli invii postali. Nel far ciò, tiene conto dei processi operativi esistenti e delle esigenze degli aventi diritto all’accesso.
Nel garantire le prestazioni di cui al capoverso 1, il gestore di un impianto di caselle postali assume una responsabilità al massimo pari a quella assunta nei confronti dei propri clienti dal fornitore che effettua la distribuzione a domicilio.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125). ↩
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