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Commenti: Art. 25 | Omnilex
Law
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Art. 25
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Art. 25
783.01
OPO
Federal Council Ordinance
1 ott 2012
Fonte originale
Se la PostCom dispone la conclusione di un accordo sullo scambio dei dati, i costi delle prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 si compongono:
dei costi incrementali; e
di una quota proporzionale dei costi comuni non specifici alle prestazioni.
I costi di cui al capoverso 1 sono determinati in base alla contabilità del fornitore che trasmette i dati.
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