Il fornitore di dati non deve discriminare i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.
Il fornitore di dati deve consegnare alla PostCom, entro due settimane dalla loro conclusione, gli accordi relativi allo scambio di dati.
Su richiesta, la PostCom autorizza il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio e che negozia un accordo sullo scambio di dati con il fornitore di tali dati a consultare gli accordi che il fornitore dei dati ha concluso con altri fornitori. Sono esclusi i contenuti che sottostanno al segreto d’affari.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.